L'area di cui al primo comma dell'articolo 1 dovra' in perpetuo essere destinata dall'acquirente a zona di rispetto inedificata, con la sola esclusione dell'abitazione del parroco, non che ad attivita' ricreative, assistenziali e religiose. E' stabilito il diritto di pubblico accesso al Chiostro di San Ulderico e l'acquirente dovra' assumere gli oneri di sistemazione e manutenzione.

Testo vigente dal 30 ottobre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-10-06;960~art2 · fonte del testo