A decorrere dall'anno 1990 e' autorizzata la effettuazione di lotterie nazionali, fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonche' di una lotteria internazionale. Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui al comma 1. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale o internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della validita', della finalita' e della continuita' nel tempo dell'avvenimento abbinato. Nella loro individuazione si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica, e garantire, nell'avvicendamento annuale, lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 deve essere emanato entro il ((15 dicembre)) di ogni anno ed ha effetto per l'anno successivo. Per l'anno 1990 lo stesso decreto ministeriale dovra' essere emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (( Non costituiscono lotterie rientranti nell'ambito di applicazione del comma 1 quelle istituite e regolate, anche al fine di consentire la partecipazione mediante connessione telefonica o telematica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze senza il collegamento con fatti e con rievocazioni storica-artisticoculturali e con avvenimenti sportivi. ))

Testo vigente dal 3 agosto 2003

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 agosto 2003

Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1990 al 3 agosto 2003. 2 parole tolte, 50 parole aggiunte.

… nazionale. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 deve essere emanato entro il tolto: 31 ottobre aggiunto: 15 dicembre di ogni anno ed ha effetto per l'anno successivo. Per l'anno 1990 lo stesso decreto ministeriale dovra' essere emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente leggeaggiunto: . Non costituiscono lotterie rientranti nell'ambito di applicazione del comma 1 quelle istituite e regolate, anche al fine di consentire la partecipazione mediante connessione telefonica o telematica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze senza il collegamento con fatti e con rievocazioni storica-artisticoculturali e con avvenimenti sportivi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-08-04;722~art1 · fonte del testo