Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a delegare al Presidente della Giunta regionale sarda con decreto da emanarsi all'inizio di ogni esercizio finanziario e da registrarsi alla Corte dei conti, la facolta' di approvare, su conforme parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, i progetti ed i contratti relativi all'esecuzione delle opere pubbliche a pagamento non differito comprese nei programmi gia' approvati dal Ministro stesso, fatta eccezione per quelle indicate nell'art. 9, lettere a), b), c), del decreto legislativo 19 maggio 1950, n. 327, nonche' la facolta' di assumere gli impegni e disporre i pagamenti relativi alle opere medesime nei limiti delle somme stanziate nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere in gestione del Provveditorato suddetto, anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato e di leggi contabili speciali.

Testo vigente dal 4 ottobre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-09-05;1037~art1 · fonte del testo