Il riscontro degli atti e dei provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta regionale sarda ai sensi e nei limiti dei precedenti articoli e' effettuato, a norma delle disposizioni vigenti, dall'Ufficio speciale di ragioneria del Provveditorato alle opere pubbliche della Sardegna e della Delegazione della Corte dei conti con sede in Cagliari.

Testo vigente dal 4 ottobre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-09-05;1037~art3 · fonte del testo