Per l'attuazione di progetti di particolare rilevanza nazionale ed internazionale, ove sia necessario utilizzare elevate competenze scientifiche e tecnico-professionali in materia, il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di fisica nucleare, fermo restando il disposto dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono autorizzati a stipulare, rispettivamente, non piu' di cinquanta e di dieci contratti di prestazione di opera intellettuale, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile, con esperti italiani o stranieri di alta qualificazione e documentata esperienza, che vengono collocati, se pubblici dipendenti, in aspettativa senza assegni per la durata del rapporto. La durata dei contratti e' strettamente connessa all'attuazione del progetto e comunque non puo' superare complessivamente un quinquennio per ciascun esperto. La spesa va prevista nel piano finanziario del relativo progetto di ricerca. Il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di fisica nucleare annualmente verificano i risultati dell'attivita' oggetto del contratto e riferiscono ai rispettivi Ministeri vigilanti sul numero e sul contenuto dei contratti in corso, che non potranno essere contemporaneamente operanti in numero superiore a cinquanta per il Consiglio nazionale delle ricerche e a dieci per l'Istituto nazionale di fisica nucleare, nonche' sui risultati tecnico-scientifici raggiunti. Di essi si da' anche conto nella relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia.

Testo vigente dal 6 maggio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;143~art1 · fonte del testo