I titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato che, a decorrere da data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, e fino alla data di entrata in vigore della presenta legge, hanno in modo continuativo ed esclusivo svolto lodevolmente attivita' di ricerca e tecnica a favore del Consiglio nazionale delle ricerche sono inquadrati, nei limiti dell'attuale dotazione organica, nel ruolo tecnico-professionale del citato Consiglio, anche se non siano in possesso del requisito di cui al numero 1) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'inquadramento e' disposto su domanda degli interessati da spedire o far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche entro il termine perentorio di trenta giorni da quello di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche da adottare entro i successivi trenta giorni. L'inquadramento e' effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e successive norme modificatrici, a decorrere, ai fini giuridici, dal 3 aprile 1975 e, ai fini economici, dal giorno di entrata in vigore della presente legge. Coloro che hanno svolto attivita' di ricerca e sono in possesso di un titolo di studio assimilabile al diploma di laurea sono immessi nella qualifica di collaboratore del ruolo tecnico-professionale del Consiglio nazionale delle ricerche. Coloro che hanno svolto attivita' tecnica e sono in possesso di un titolo di studio assimilabile al diploma di scuola media superiore sono immessi nella qualifica di assistente del predetto ruolo. Il Consiglio nazionale delle ricerche e' autorizzato ad apportare ai propri ruoli le modificazioni necessarie, con la procedura di cui all'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Testo vigente dal 18 marzo 1987
