Per le spese di esercizio del collegio, il Fondo massa della guardia di finanza e' autorizzato a stanziare annualmente nel proprio bilancio in aggiunta a quanto destinato, fra l'altro, per gli scopi di cui alla lettera c) del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2049, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 473, una somma a titolo di contributo nella misura che sara' stabilita dal Consiglio di amministrazione del Fondo massa avuto riguardo alle esigenze delle altre forme di attivita' assistenziali e provvidenziali dell'Ente.

Testo vigente dal 27 maggio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-04-20;525~art3 · fonte del testo