Per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo precedente e per le spese di primo impianto, arredamento ed organizzazione si provvede mediante prelevamento delle somme occorrenti, in ogni caso entro il limite di lire 250 milioni dai fondi provenienti dagli avanzi netti di gestione degli esercizi finanziari 1950-51 e precedenti.

Testo vigente dal 27 maggio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-04-20;525~art2 · fonte del testo