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Il Governo della Repubblica e' autorizzato, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di un testo unico nel quale saranno riunite e coordi- nate le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
Testo in vigore dal 11 aprile 1991 al 29 aprile 1993
