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Il Governo della Repubblica e' autorizzato, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di un testo unico nel quale saranno riunite e coordi- nate le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

Testo in vigore dal 11 aprile 1991 al 29 aprile 1993

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-04-10;121~art1 · fonte su Normattiva