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Entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia le norme del testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti. Ciascuna commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione, eventualmente formulando rilievi e proposte di modifica. Qualora il termine di trenta giorni di cui al comma 2 sia decorso senza che il parere delle commissioni parlamentari sia stato espresso, il Governo procede ai sensi dell'articolo 3.

Testo in vigore dal 11 aprile 1991 al 29 aprile 1993

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urn:nir:stato:legge:1991-04-10;121~art2 · fonte su Normattiva