Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad eseguire a propria cura e spese, a carico dei fondi stanziati con la legge 27 ottobre 1965, n. 1200, ed in deroga a quanto stabilito dall'articolo 16 del regio decreto 26 settembre 1904; n. 713, i lavori di costruzione nel porto di Golfo degli Aranci della seconda invasatura per le navi traghetto delle Ferrovie dello Stato, le opere ferroviarie, i piazzali, la pavimentazione e gli impianti, nonche' la scogliera di protezione per una spesa complessiva di lire 1.500.000.000.

Testo vigente dal 21 giugno 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-06-05;424~artunico · fonte del testo