L'autorizzazione di spesa di lire 15.000.000.000 recata, per l'anno finanziario 1967, dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1965, n. 1200, per la esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti, e' aumentata della somma di lire 5.000.000.000 che si inscrive nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Ai termini dell'articolo 6, terzo comma, della citata legge 27 ottobre 1965, n. 1200, l'importo complessivo di lire 20 miliardi e' ripartito in ragione di lire 19.200 milioni per opere portuali e lire 800 milioni per ammodernamento e rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti.

Testo vigente dal 29 aprile 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-04-29;230~art55 · fonte su Normattiva