Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a proseguire i lavori per la sistemazione dell'Adige-Garda e per la sistemazione generale del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante, di cui al regio decreto-legge 1 dicembre 1938, n. 1810, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 428, con i fondi annualmente iscritti in bilancio per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie, con i fondi di cui alla legge 12 luglio 1949, n. 460, nonche' con i fondi oggetto di eventuali altre assegnazioni speciali per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie.

Testo vigente dal 21 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-10-27;1353~artunico · fonte del testo