Per l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, e 15 luglio 1954, n. 543, concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e della legge 9 agosto 1954, n. 638, relativa alla sistemazione di fiumi e torrenti, il Ministro per il tesoro, con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, e' autorizzato ad apportare variazioni compensative tra i relativi stanziamenti per l'esercizio finanziario 1955-50.

Testo vigente dal 31 ottobre 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-10-31;969~art9 · fonte del testo