La spesa per l'esecuzione della Mostra di cui al precedente art. 1, prevista in lire 200.000.000, fara' carico al bilancio del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1955-56. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, si fara' fronte con equivalente riduzione del fondo di cui al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 15 marzo 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-02-24;107~art2 · fonte del testo