Gli apparecchi telefonici pubblici a gettoni possono essere installati presso uffici dell'Amministrazione statale solo se forniti di apposite gettoniere la cui gestione e', di regola, effettuata dalla societa' concessionaria del servizio telefonico pubblico. Nei casi di effettiva impossibilita', per la predetta societa' concessionaria, di gestire il servizio delle gettoniere, da riscontrarsi dal capo dell'ufficio dell'Amministrazione statale interessata, la custodia dei gettoni o del relativo controvalore e' affidata, dal capo dell'ufficio stesso, al consegnatario od al consegnatario-cassiere che se ne da' carico, in deroga alla legge 25 novembre 1971, n. 1041, su apposito registro a pagine numerate nel quale vanno annotate le singole operazioni di riscossione e di pagamento a mano a mano che esse si verificano.

Testo vigente dal 30 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-24;778~art5 · fonte su Normattiva