Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni

Art. 1 — Gestione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministro delle partecipazioni statali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, affida in concessione esclusiva i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, nonche' l'installazione e l'esercizio dei relativi impianti, attualmente gestiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ad una societa' appositamente costituita per la durata di dieci anni dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), di seguito denominata "Societa'", la totalita' delle cui azioni sia posseduta direttamente dal medesimo Istituto. La concessione ha una durata pari al tempo necessario per il perfezionamento degli adempimenti di cui ai commi 4 e 6 e comunque non superiore ad un anno. Non sono compresi nella concessione i servizi dei telegrammi, di posta elettronica e di telematica pubblica svolti attraverso gli uffici postali, nonche', fino all'estinzione dei relativi atti concessori, i servizi radiomarittimi concessi. All'atto di concessione di cui al comma 1 e' annessa una convenzione la quale, in conformita' delle disposizioni recate dal capo III del titolo I del libro quarto del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prevede tra l'altro:

  • a)il mantenimento degli standard di servizio assicurati dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le modalita' di proseguimento dei piani di investimento intrapresi dalle stesse con riferimento ai servizi di cui al comma 1;
  • b)la facolta' per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di effettuare i controlli necessari a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalle norme vigenti e dalla convenzione stessa;
  • c)i criteri per la determinazione delle modalita' di utilizzo degli impianti e delle reti della Societa' da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di altre societa' concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, di seguito denominate "concessionarie", per la determinazione dei relativi corrispettivi correlati ai costi e per le modalita' di subentro nei rapporti attivi e passivi di cui al comma 1 dell'articolo 3. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, istituita con regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e' soppressa a far data dall'entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2. Il Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base di indicazioni dell'IRI, una proposta di delibera concernente i criteri generali di riassetto del settore delle telecomunicazioni. La proposta indica l'assetto e l'organizzazione delle attivita' svolte dalle concessionarie in conformita' a criteri di omogeneita' di funzioni, di efficienza ed economicita' di gestione, di trasparenza nell'articolazione tra servizi in monopolio e in concorrenza, nel rispetto della normativa comunitaria e garantendo altresi' il necessario coordinamento dei servizi. Il CIPE delibera entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 4 e l'IRI, nei successivi centottanta giorni, provvede alla conseguente attuazione. Qualora la delibera del CIPE lo richieda, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana appositi atti aggiuntivi alle concessioni dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico in vigore e stipula atti integrativi alle annesse convenzioni. La delibera del CIPE e' trasmessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai fini del deferimento alle competenti commissioni parlamentari permanenti.

Testo vigente dal 5 febbraio 1992

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 260/1993

    Questione infondata
    1 giugno 1993

    Nel sancire i principi della proporzionale etnica nell'organizzazione dei pubblici uffici, l'art. 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige si riferisce esclusivamente ai ruoli del personale degli uffici statali. Pertanto, ove una legge statale di riforma organizzativa della pubblica amministrazione, diretta alla privatizzazione di servizi pubblici e applicabile alla Provincia di Bolzano, sottragga un pubblico servizio all'amministrazione diretta o indiretta dello Stato per affidarlo in concessione a società private, l'organico del personale di tali società - la cui libertà di organizzazione del lavoro è garantita dall'art. 41, primo comma, Cost. - fuoriesce dall'ambito normativo del precetto statutario. Va perciò respinta la censura d'incostituzionalità avanzata, in riferimento all'anzidetto precetto, nei confronti dell'art. 1 della legge n. 58 del 1992 che nel quadro della prevista riforma del settore delle telecomunicazioni, ha disposto la soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 89, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dell'art. 1, legge 29 gennaio 1992, n. 58).

    Art. 1 Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni · Art. 4 Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni · Art. 89 Testo unico costituzionali · Art. 100 Testo unico costituzionali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1992-01-29;58~art1 · fonte su Normattiva