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Il primo comma dell'articolo 213 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' sostituito dal seguente: "Alla sicurezza della tesoreria centrale dello Stato, della Cassa speciale per le monete e i biglietti a debito dello Stato nonche' al servizio di scorta per il trasporto dei segni monetari dello Stato si provvede con militari del Corpo della guardia di finanza o dell'Arma dei carabinieri. A tale scopo sono presi dal direttore generale del tesoro gli opportuni accordi con le competenti autorita'".

Testo in vigore dal 1 febbraio 1982 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-01-26;21~art6 · fonte del testo