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La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni di cui alle leggi 11 ottobre 1973, n. 620, e 13 aprile 1977, n. 146, cessano di avere effetto dalla data stabilita con il decreto previsto dal precedente articolo 4.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1982 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-01-26;21~art7 · fonte del testo