In deroga all'art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, il Ministero della marina mercantile e' autorizzato ad espletare un concorso straordinario per soli titoli, per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A del Ministero stesso. Al concorso di cui al comma precedente possono partecipare:

  • a)i funzionari statali appartenenti da almeno cinque anni a ruoli tecnici, civili e militari, di gruppo A, che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica;
  • b)i liberi professionisti, in possesso del diploma di ingegneria navale e meccanica, i quali:
  • 1)abbiano svolto per almeno cinque anni attivita' professionale;
  • 2)o abbiano svolto con piena soddisfazione, per almeno quattro anni, attivita' professionale nell'interesse del Ministero della marina mercantile, ai sensi dell'art. 57 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843. I predetti debbono essere in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'assunzione nelle carriere statali e non debbono aver superato l'eta' di quarantacinque anni. Ai fini del raggiungimento del periodo di cinque anni di cui alle lettere a) e b) n. 1, il periodo di appartenenza ai ruoli tecnici di gruppo A e' cumulabile con quello dell'attivita' professionale. Due dei posti sono riservati ai professionisti di cui alla lettera b) n. 2.

Testo vigente dal 17 novembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-10-23;1259~art1 · fonte del testo