In deroga all'art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, il Ministero della marina mercantile e' autorizzato ad espletare un concorso straordinario per soli titoli, per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A del Ministero stesso. Al concorso di cui al comma precedente potranno partecipare:

  • a)i funzionari statali appartenenti da almeno cinque anni a ruoli tecnici, civili e militari, di gruppo A, che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica;
  • b)i liberi professionisti che risultino iscritti da almeno cinque anni nell'albo degli ingegneri, in base al possesso del diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica, i quali abbiano i requisiti previsti per l'assunzione nelle carriere statali e che non abbiano superato l'eta' di 45 anni. Ai fini del raggiungimento del periodo di cinque anni di cui alle precedenti lettere a) e b), il periodo di appartenenza a ruoli tecnici di gruppo A e' cumulabile con il periodo di iscrizione nell'albo degli ingegneri.

Testo vigente dal 18 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-21;231~art1 · fonte del testo