La quota minima di lire 500.000, di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1303, e' elevata a lire 6.250.000.
Testo vigente dal 24 marzo 1958
La quota minima di lire 500.000, di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1303, e' elevata a lire 6.250.000.
Testo vigente dal 24 marzo 1958
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1958-03-07;185~art2 · fonte del testo