Il Fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dall'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato da lire 5.000.000.000 a lire 5.350.000.000. Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge di cui al comma precedente viene elevato da lire 1.500.000.000 a lire 2.000.000.000. Lo stanziamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 7-bis dello stesso decreto-legge e' aumentato da lire 750.000.000 a lire 900.000.000.

Testo vigente dal 1 giugno 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-05-15;234~art1 · fonte del testo