Alla costituzione dei diritti irrevocabili di uso si provvede con convenzioni soggette alla approvazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro. In dette convenzioni devono essere indicate la quota parte del costo capitale del circuito e la quota degli oneri di manutenzione da porsi a carico del titolare del diritto. In ogni caso, le predette quote devono essere proporzionali al rapporto fra i circuiti oggetto del diritto irrevocabile di uso e il totale dei circuiti realizzati sul cavo.
Testo vigente dal 30 gennaio 1973
