Alla costituzione dei diritti irrevocabili di uso si provvede con convenzioni soggette alla approvazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro. In dette convenzioni devono essere indicate la quota parte del costo capitale del circuito e la quota degli oneri di manutenzione da porsi a carico del titolare del diritto. In ogni caso, le predette quote devono essere proporzionali al rapporto fra i circuiti oggetto del diritto irrevocabile di uso e il totale dei circuiti realizzati sul cavo.

Testo vigente dal 30 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-01-09;5~art2 · fonte su Normattiva