Il personale della guardia di finanza indicato nell'articolo precedente e' posto fuori organico dalla data di decorrenza della convenzione. Ai fini dell'avanzamento, le vacanze determinate nei vari gradi dai collocamenti fuori organico sono ripianate sotto la data in cui i collocamenti stessi vengono disposti; le eccedenze conseguenti a cessazione dal fuori organico sono assorbite al verificarsi della prima vacanza. I militari assegnati ai servizi speciali previsti dall'articolo 1 sono avvicendati per periodi non superiori ad un triennio.

Testo vigente dal 26 ottobre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-11;620~art2 · fonte su Normattiva