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Alla data della pubblicazione della presente legge, il Monte dei Paschi di Siena istituira' presso la propria sezione di credito fondiario, ed in aggiunta al patrimonio di questa, uno speciale "fondo di garanzia" che avra' una gestione amministrativo-contabile autonoma. La sezione di credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena potra' emettere, a fronte delle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui al precedente articolo, cartelle fondiarie in conformita' delle disposizioni di legge vigenti in materia di credito fondiario. La misura massima in cui le cartelle fondiarie di cui al comma precedente potranno essere emesse, e' regolata dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, e sara' calcolata in rapporto alla consistenza dello speciale "fondo di garanzia" previsto al primo comma del presente articolo, il cui ammontare sara' stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Per un importo almeno pari alla meta' della misura come precedentemente determinata, dovranno essere riservati mutui a favore delle imprese diretto-coltivatrici e delle loro cooperative e forme associative.

Testo in vigore dal 17 novembre 1971 al 1 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1971-10-26;917~art2 · fonte del testo