Agli effetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, alla copertura, dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate previste nella legge 8 luglio 1949, n. 421, contenente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (quinto provvedimento). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni occorrenti allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, correlativamente, agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Testo vigente dal 25 novembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-10-29;825~art2 · fonte del testo