Le operazioni di mutuo di cui al precedente art. 1 e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti, sono esenti da ogni imposta e tassa presente e futura, compresa la quota di abbonamento di cui all'art. 8 del regio decreto legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488.

Testo vigente dal 24 giugno 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-06-11;360~art4 · fonte del testo