Per la parte eventualmente non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche. I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il predetto ente mutuante con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Le obbligazioni di cui al precedente primo comma e tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Testo vigente dal 21 febbraio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-01-23;15~art3 · fonte su Normattiva