Le singole anticipazioni che saranno corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti ed il ricavo dei mutui anche obbligazionari che saranno contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche saranno inscritti annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione medesima verranno stanziate annualmente, in corrispondenza, le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui all'articolo 1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 5 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;34~art3 · fonte su Normattiva