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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1975, ammontante complessivamente a lire 10.829 milioni, si provvede: per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 273 e 276 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 rispettivamente per lire 7.500 milioni e per lire 2.500 milioni; per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con riduzione dello stanziamento del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 per lire 820 milioni. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 14 maggio 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;220~art2 · fonte su Normattiva