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L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad investire in operazioni di mutui al personale le disponibilita' del patrimonio del Fondo pensioni sussidi e quelle del patrimonio del Fondo di garanzia per le cessioni anche oltre i limiti di somma fissati dalla legge 15 dicembre 1949, n. 965, ferma restando la disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 251, relativa al versamento annuale degli avanzi di gestione del Fondo di garanzia per le cessioni all'Opera di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato. Sui detti finanziamenti verra' corrisposto al Fondo pensioni e sussidi ed al Fondo di garanzia per le cessioni l'interesse annuo del cinque per cento, a carico della gestione mutui al personale.
Testo in vigore dal 23 ottobre 1964 al 16 dicembre 2010
