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Le disposizioni dell'articolo 4, decimo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, si applicano a tutti i mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 474, purche' le abitazioni abbiano le caratteristiche di cui al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni.

Testo in vigore dal 19 aprile 1969 al 1 gennaio 1994

urn:nir:stato:legge:1969-03-27;120~artunico · fonte del testo