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Le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', istituite con le leggi 11 marzo 1958, n. 238, e 6 marzo 1950, n. 108, sono autorizzate ad emettere obbligazioni in corrispondenza, oltre che del capitale mutuato, della perdita che incontrino nel relativo collocamento.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1971 al 22 dicembre 2008
