Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1958, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1958-59, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentati alle Assemblee legislative il 29 gennaio 1958.
Testo vigente dal 27 giugno 1958
