Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1959, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1959-60, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative nel mese di gennaio 1959.

Testo vigente dal 30 giugno 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-06-26;414~art1 · fonte del testo