Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1951, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1951-52, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative.

Testo vigente dal 30 giugno 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-06-29;458~art1 · fonte del testo