Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1952, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1952-53 secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative.

Testo vigente dal 30 giugno 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-06-27;676~art1 · fonte del testo