Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 12 giugno 1961 al 1 gennaio 1994. 111 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: A fronte delle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui all'articolo precedente, la Sezione "Credito fondiario" dell'Istituto bancario San Paolo di Torino potra' emettere cartelle fondiarie in conformita' delle disposizioni vigenti in materia di credito fondiario. L'ammontare complessivo delle cartelle fondiarie di cui al comma precedente non potra' superare il limite massimo di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, rapportato allo speciale Fondo di garanzia che, in aggiunta al patrimonio della Sezione esistente alla data di pubblicazione della presente legge, l'Istituto bancario San Paolo di Torino dovra' all'uopo istituire presso la Sezione predetta, costituendo le operazioni di credito agrario di miglioramento in separata gestione amministrativo-contabile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-05-21;456~art2 · fonte del testo