Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1940 al 16 dicembre 2009. 125 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I pensionati dello Stato che abbiano ottenuto l'assegnazione della casa durante l'attivita' di servizio possono conservarne il godimento sino alla scadenza del contratto di locazione, e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi, prorogabile in relazione ai bisogni strettamente familiari dell'inquilino, fino ad un anno. Nel caso di morte del locatario, l'Istituto puo' lasciare in uso l'alloggio alla vedova ed ai figli minorenni sino alla scadenza del contratto di locazione e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi. Nei casi in cui la vedova e i figli stessi possiedano i titoli per essere inquilini dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato l'Istituto puo' accordare proroghe nel godimento dell'alloggio fino al periodo massimo di due anni dalla morte del locatario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-02-01;78~art5 · fonte del testo