La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, fino alla concorrenza del complessivo importo di lire 20 miliardi, mutui di ammontare corrispondente alle somme che saranno conferite dall'Istituto medesimo alle Cartiere Miliani - Fabriano S.p.a. per operazioni di ricapitalizzazione relative ad investimenti destinati a scopi di ristrutturazione tecnica dell'azienda. I mutui devono essere concessi al tasso vigente per i prestiti della Cassa depositi e prestiti all'atto della concessione e saranno ammortizzabili in 35 annualita' con rate semestrali posticipate. Si applica la disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 21 della legge 13 luglio 1966, n. 559. Le operazioni di mutuo di cui al presente articolo saranno regolate da convenzioni dirette tra l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e la Cassa depositi e prestiti, da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Testo vigente dal 25 agosto 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-08-08;480~art4 · fonte su Normattiva