Art. 364
[1]La Cassa depositi e prestiti, avvalendosi delle somme di cui all'art. 363, comma primo, e' autorizzata a concedere mutui all'Istituto sino al complessivo ammontare di lire 540.000.000 con ammortamento in cinquant'anni ai rispettivi saggi d'interesse.
[2]La decorrenza dell'ammortamento dei mutui anzidetti e' fissata dal 1° gennaio successivo alla ultimazione delle case da constatarsi da funzionari del Real corpo del genio civile.
[3]Gli interessi dovuti sulle somministrazioni eseguite prima dell'inizio dell'ammortamento sono capitalizzati a sensi dell'art. 71 (comma 6°) del presente testo unico e quindi portati in aumento al capitale da ammortizzare.
[4]La suddetta somma e' aumentata di cinquanta milioni in aggiunta ed all'infuori dei fondi mutuati dalla Cassa depositi e prestiti e dagli altri istituti di credito, giusta il R. decreto 27 gennaio 1927, n. 90, emesso in applicazione del R. decreto-legge 5 giugno 1926, n. 990 convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 535, salvo gli ulteriori finanziamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 363.
[5]Con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con quello pei lavori pubblici e con gli altri Ministri interessati, una quota del fondo di cui al primo comma, fino a concorrenza di 25 milioni, potra' essere riservata a costruzioni di alloggi da darsi in affitto a dipendenti dei Ministeri della marina e dell'aeronautica.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva