La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, a decorrere dal 1 luglio 1951, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con i fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, mutui non superiori a sei miliardi annui, fino all'ammontare complessivo di 30 miliardi, per la ricostruzione ed il potenziamento degli impianti e stabilimenti di telecomunicazioni dell'Italia centrale-meridionale ed insulare, alle stesse condizioni e con le stesse modalita' previste dalla legge 9 maggio 1950, n. 315.

Testo vigente dal 11 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-11-20;1542~artunico · fonte del testo