La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Azienda di Stato per i servizi telefonici con i fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, mutui fino all'ammontare di 25 miliardi per la ricostruzione ed il potenziamento degli impianti e stabilimenti di telecomunicazioni e con ammortamento in trentacinque anni al tasso vigente alla data della concessione.

Testo vigente dal 14 giugno 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-05-09;315~art1 · fonte del testo