I programmi dei lavori da effettuare con il mutuo di cui all'art. 1 dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici e da quello dei trasporti, secondo la rispettiva competenza.
Testo vigente dal 15 settembre 1950
I programmi dei lavori da effettuare con il mutuo di cui all'art. 1 dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici e da quello dei trasporti, secondo la rispettiva competenza.
Testo vigente dal 15 settembre 1950
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1950-08-10;719~art3 · fonte del testo