E' autorizzata per il triennio 1990-1992 la partecipazione italiana alle iniziative per i servizi in comune fra le rappresentanze all'estero dei Paesi comunitari. Le spese derivanti dalla partecipazione di cui al comma 1 gravano su un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Testo vigente dal 16 gennaio 1991

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;435~art1 · fonte su Normattiva