Art. 1
E' autorizzata una spesa di lire 100.000.000 annue da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri a partire dall'anno finanziario 1969 per far fronte agli oneri derivanti dalla partecipazione italiana a interventi di solidarieta' in favore di Paesi colpiti da gravi calamita'. 1 Le somme non impegnate nell'anno finanziario di competenza possono esserlo nei due anni successivi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
La L. 31 marzo 1980, n. 144 (con l'art. 1) ha disposto che "La spesa iscritta nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per far fronte agli oneri derivanti dalla partecipazione italiana a interventi di solidarieta' in favore di Paesi colpiti da gravi calamita' di cui alla legge 2 luglio 1970, n. 520, e' aumentata a partire dal 1979 a lire 200 milioni. Il detto stanziamento potra', in caso di necessita', essere ulteriormente integrato, sia nell'anno 1979 che negli esercizi successivi, con provvedimenti di prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste".
Testo vigente dal 7 maggio 1980
