Alla copertura della spesa di cui al precedente art. 1 sara' fatto fronte mediante prelievo dal conto speciale previsto dall'annesso all'Accordo firmato a Roma il 3 gennaio 1948 fra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America, reso esecutivo con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 20 febbraio 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-01-20;55~art2 · fonte del testo