Alla spesa derivante dall'applicazione del precedente art. 1 si fara' fronte: per lire 2.500.000.000 con prelievo dal conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, sulla quota di lire 29.870.000.000, destinata alla esecuzione di opere pubbliche di bonifica nel Mezzogiorno ai sensi dell'art. 3, lettera a), della legge 23 aprile 1949, n. 165; per lire 7.000.000.000 con prelievo dallo stesso fondo lire sulla quota di 12.059.313.000 lire, destinata al finanziamento delle opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centro-settentrionale, a norma dell'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 647; al restante onere di lire 10.500.000.000 si fara' fronte con l'entrata gia' accertata del prestito in emissione autorizzato con la legge 30 dicembre 1950, n. 1040. Le autorizzazioni di spesa disposte con le leggi 23 aprile 1949, n. 165, 10 agosto 1950, n. 647 e 21 ottobre 1950, n. 841, sono ridotte sul fondo lire nella misura di cui sopra e vengono reintegrate, nella stessa misura, con l'entrata gia' accertata del prestito in emissione autorizzato con la legge 30 dicembre 1950, n. 1040. Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio 1950-51.
Testo vigente dal 30 aprile 1951
