Qualora alla costruzione dell'opera di sbarramento sul Ticino sia provveduto da altri per utilizzare l'opera medesima anche ai fini della produzione di energia elettrica, senza pregiudizio delle esigenze della irrigazione, l'Amministrazione delle finanze (Direzione generale del demanio) e' autorizzata a concorrere, con i fondi di cui all'art. 1, nella relativa spesa, per una quota non superiore alla meta' del costo dell'opera. All'approvazione della relativa convenzione sara' sprovveduto con decreto del Ministro per le finanze.

Testo vigente dal 28 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-12-22;1380~art2 · fonte del testo